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Visita medica preassuntiva: come funziona e quando farla
L’art. 41 del D.Lgs 81/2008 precisa che la sorveglianza sanitaria consta di diversi tipi di visite, tra cui la visita medica preventiva e la visita preventiva in fase preassuntiva. Le due visite, preventiva e preventiva in fase preassuntiva sono identiche ed hanno la stessa finalità: l’unica differenza è il momento del rapporto di lavoro in cui vengono eseguite dal medico competente. Nel primo caso l'accertamento riguarda un lavoratore già assunto dal Datore di lavoro, nel secondo caso riguarda un lavoratore prima dell'inizio del rapporto di lavoro cioè dell’assunzione. La visita medica preventiva in fase preassuntiva rappresenta per il datore di lavoro una forma di tutela attraverso la quale poter essere certo di siglare contratti di assunzione solo ed esclusivamente ai lavoratori che, a seguito della visita medica, avranno ottenuto la piena idoneità alla mansione da parte del medico competente. Questa tipologia di visita medica avviene comunque a discrezione del datore di lavoro che, sulla base della propria organizzazione aziendale, decide se inviare il possibile nuovo dipendente alla sorveglianza sanitaria e dunque al medico competente prima di firmare il contratto di assunzione.

Questa tipologia di visita non può essere effettuata per accertare lo stato di gravidanza di una futura dipendente e negli altri casi vietati dalla normativa vigente, come ad esempio nell'ipotesi di sieropositività, per via dell'art. 6 della legge n° 135/1990. La modifica dell'art. 41, comma 4, afferma, inoltre, che anche la visita preassuntiva, così come tutte le altre visite mediche, può essere finalizzata alla verifica dell'assenza delle condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti.

In cosa consiste operativamente? Si tratta di un esame medico il cui scopo principale è valutare lo stato di salute del lavoratore e accertare che sia idoneo a svolgere le mansioni previste dal ruolo senza rischi per sé stesso o per gli altri. Durante la visita, al lavoratore vengono fatte domande riguardanti il suo stato di salute, eventuali patologie pregresse, e assunzione di farmaci. A seconda del tipo di lavoro e delle mansioni previste, possono essere effettuati esami specifici come analisi del sangue, elettrocardiogramma, e altri test rilevanti. In base al risultato degli accertamenti sanitari preventivi, il medico competente può esprimere uno dei seguenti giudizi relativi alle mansioni specifiche:
  • idoneità: che non significa che il dipendente non ha alcun problema di salute, ma semplicemente che non ci sono controindicazioni relative allo svolgimento delle mansioni che saranno lui assegnate; il datore di lavoro può assumerlo adibendolo alle mansioni per le quali sussiste la sorveglianza sanitaria;
  • idoneità parziale: significa che il datore di lavoro può assumere il dipendente, che può svolgere le mansioni per le quali sono stati effettuati gli accertamenti sanitari, rispettando però le prescrizioni e le limitazioni imposte dal medico competente;
  • inidoneità temporanea: in questo caso il datore di lavoro può o assumere il lavoratore adibendolo a mansioni equivalenti a quelle per cui sono stati effettuati gli accertamenti sanitari, ma che siano compatibili con il suo stato di salute oppure assumere il lavoratore adibendolo a mansioni inferiori che siano compatibili con il suo stato di salute o infine assumere il lavoratore, adibendolo alle mansioni per le quali sono stati effettuati gli accertamenti sanitari solo dopo il termine dell’inabilità alle mansioni;
  • inidoneità permanente: in quest’ultimo caso il datore di lavoro può assumere il lavoratore adibendolo a mansioni equivalenti a quelle per le quali sono stati effettuati gli accertamenti sanitari, ma compatibili con il suo stato di salute o assumere il lavoratore adibendolo a mansioni inferiori che siano compatibili con il suo stato di salute, non assumere il lavoratore.

A sostenere il costo della visita medica è sempre il datore di lavoro mentre è possibile fare ricorso contro il medico competente che ha condotto la visita entro 30 giorni da quando il giudizio è stato rilasciato. In tal caso bisogna rivolgersi all'organo di vigilanza territorialmente competente, che può disporre la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Se un lavoratore viene assunto e adibito a mansioni per le quali non è stata verificata l’idoneità pur essendo prevista sorveglianza sanitaria, si incorre nell'arresto da 2 a 4 mesi nei casi più gravi o nel pagamento di ammende. Se il datore di lavoro non si adopera affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica se non in possesso del giudizio di idoneità, viene applicata una sanzione pecuniaria.

Forgest si occupa a 360° di fornitura e gestione dei servizi in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dei servizi di prevenzione della salute.